Art. 11.

      1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.